IL CONTO ENERGIA
Il Conto Energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003. L'avvio del Conto Energia passa per altre tappe successive, in particolare l'approvazione del Decreto attuativo n. 181 del 5 agosto 2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e la Delibera 188 del 14 settembre 2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi).
Dal 19 settembre 2005 è stato possibile presentare la domanda al GRTN (Gestore del sistema elettrico) per accedere al Conto energia. Nel frattempo GRTN è diventato GSE (Gestore servizi elettrici) a seguito del passaggio a Terna Spa del ramo d'azienda dedicato alla gestione della rete elettrica.
Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto legge attraverso cui si definiscono i criteri e le modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Il decreto prescrive che gli incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli fotovoltaici che producono elettricità) verranno erogati in "conto energia" anziché in "conto capitale": si basano cioè su una tariffa incentivante per Kwh di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GRTN.
A differenza del passato, in cui l'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva mediante assegnazioni di somme a fondo perduto, grazie alle quali il privato poteva limitare il capitale investito, il meccanismo del conto energia è assimilabile ad un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello Stato per la messa in servizio dell'impianto.
In particolare, il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla. Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dello stesso. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kWp. E’ da sottolineare che non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.
La norma impone altresì alcune condizioni tecniche relative agli impianti: tra i componenti, infatti, i moduli fotovoltaici devono obbligatoriamente rispettare la normativa IEC 61215 e possibilmente, per la sicurezza elettrica e di chi acquista, essere certificati per l'utilizzo come componente in Classe II (componente con doppio isolamento) definito dalle norme. Il sistema di conversione, deve essere conforme alla norma italiana CEI 11-20 e, per quanto concerne alcuni aspetti tecnici, alle specifiche tecniche del gestore locale della rete (esempio per ENEL la specifica tecnica DK5940 Ed. Feb 2006, per AEM ne esiste una simile, etc), in quanto pur circolando l'euro in Europa un gruppo di conversione realizzato per il mercato italiano (con marchio CE) non può essere atto all'utilizzo in Francia, Germania, Olanda, etc e viceversa (fra l'altro il comitato tecnico italiano CEI numero 11 è stato quello che ha rifiutato l'adozione in Europa della norma internazionale che avrebbe "leggermente" standardizzato questi dispositivi in Europa e che avrebbe consentito di comprare un inverter in Germania e installarlo in Italia per esempio). In tutta Europa quindi ogni paese in questo tema ha una sua norma.
La copertura finanziaria necessaria all'erogazione del Conto Energia è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell'energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Va comunque segnalato che con la componente A3 sono finanziati anche gli impianti CIP6, tra cui sono presenti non solo quelli alimentati da fonti rinnovabili ma anche quelli alimentati da fonti "assimilate" (cogenerazione, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi industriali, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati, inceneritori...): ciò ha di fatto impedito e ritardato lo sviluppo del fotovoltaico poiché la componente A3, per i motivi appena citati, è risultata abbastanza onerosa nel finanziamento di queste ultime (nel nostro paese privilegiate rispetto al fotovoltaico). Da gennaio 2007 non possono più essere finanziati nuovi impianti a fonti "assimilate", ma solo quelli già autorizzati.
Questo provvedimento garantirà anche in Italia il successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica, esattamente come è accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il decollo del settore fotovoltaico diventando cosi’ il secondo paese al mondo per installazioni. Al termine dei 20 anni l’energia prodotta potra’ essere utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si produrrà e quello che si sarà utilizzato.
I vantaggi a seguito dell’attuazione di questa nuova norma rispetto al passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre fattori:
-
Tali incentivi sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi più facilmente erogabili. Si può installare l’impianto fotovoltaico sulla propria abitazione o in azienda in qualsiasi momento (rispettando solo alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad estenuanti gare di punteggio o affrontare pratiche pluriennali.
-
Oltre tutte le finalità etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie a questa novità chiunque può; decidere di utilizzare la produzione di energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi, come sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma mirano a far investire per produrre energia elettrica da impianto fotovoltaico in un ottica di investimento a medio-lungo termine.
-
ll produttore di energia elettrica potrà vendere al gestore GRTN quanto prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali. L’energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad un pari circa al doppio/triplo rispetto l’ammontare normalmente pagato (0,18 € al KWh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto scelto.
L’IVA su tali impianti e’ pari al 10%.
La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:
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Potenza P(kW) |
Tipo Impianto |
|
|
|
|
Non integrato |
Parzialmente integrato |
Integrato |
|
1 ≤ P ≤ 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
|
3 < P ≤ 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
|
P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel corso di quest’anno, ma il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del 2%.
Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).
Il decreto prevede un limite massimo cumulativo della potenza elettrica installata di tutti gli impianti; tale limite è definito in 1200 MW; ciò vuol dire che verranno accettate tutte le richieste di incentivazioni (conformi alle norme) per un totale complessivo di 1200 MW.
Per poter accedere al Conto Energia, entro sessanta giorni dall’entrata in funzione dell’impianto, occorre inviare al Gestore della rete:
-
Documentazione di conformità dell’impianto alle norme CEI;
-
Scheda tecnica dell’impianto;
-
Certificazione di collaudo;
-
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata
IN SINTESI
CONTO ENERGIA 2007 (D.M. 19/02/2007)
Incentivazioni previste per la produzione di energia elettrica a mezzo di fonte solare fotovoltaico.
Soggetti interessati:
-
persone fisiche;
-
persone giuridiche;
-
soggetti pubblici;
-
condomini di unità abitative.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto:
Le tariffe incentivanti, vengono riconosciute dal Gestore della Rete Elettrica e possono essere comprese da un minimodi 0,36 €/kWh ad un massimo di 0,49 kWh in funzione della potenza dell’impianto ed alla tipologia di installazione. (Sono previste maggiorazioni fino ad un massimo del 30% della tariffa incentivante in virtù di particolari caratteristiche dell’impianto da valutarsi nel caso specifico).
Le tariffe incentivanti avranno una durata di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Tipologie di intervento:
-
Impianti con potenza di picco inferiore a 20 kWp
Tali impianti possono essere realizzati con regime di scambio sul posto, che consente di cedere al Distributore locale l’energia in esubero per prelevarla nei momenti di necessità. Il conguaglio verrà effettuato su base annua ed eventuali crediti di energia nei confronti del Distributore potranno essere consumati entro i 3 anni successivi. La realizzazione di tali impianti non comportano oneri amministrativi o gestionali, ad eccezione della pratica di accesso alla tariffa incentivante.
-
Impianti con potenza di picco superiore a 20 kWp
Tali impianti non possono essere realizzati con regime di scambio sul posto, ma devono necessariamente conferire l’energia in rete. La realizzazione di tali impianti oltre alla pratica di accesso alla tariffa incentivante comportano l’iscrizione dell’attività all’Ufficio Tecnico di Finanza come Officina Elettrica ed ai conseguenti oneri di gestione.
Considerazioni di natura economica:
Il costo di massima per la realizzazione e gestione dell’impianto può essere valutato preliminarmente intorno ai 6.000/6.500 €/kW.
La realizzazione di impianti di potenza fino a 100 kWp consente la copertura dei costi di investimento in un arco temporale compreso tra i 9 e i 12 anni, il periodo residuo oggetto di incentivazione permette di ottenere quindi un utile netto pari a circa l’investimento iniziale.
La realizzazione di impianti di potenza superiore ai 100 kWp consente di conseguire dei migliori risultati economici.
La vita media di un impianto realizzato con moduli al silicio monocristallino può arrivare a 25 – 30 anni.
SCAMBIO SUL POSTO
Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prodotta dalla rete. E’ possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia dell’energia elettrica coincidono.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| schema conto energia 2007.pdf | 25.31 KB |
| impianto media taglià superiore a 20 Kwp.pdf | 27.47 KB |
| impianto media taglia officina elettrica.pdf | 27.63 KB |
| impianto media taglia meno di 20Kwp.pdf | 25.91 KB |
| documentazione cronologia conto energia 2007.pdf | 24.65 KB |









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