Fonti non programmabili

Sbilanciamenti: il Consiglio di Stato si pronuncia a favore delle ricorrenti contro l’AEEG

Dopo aver ottenuto ragione dal TAR Lombardia, ANEV e gli altri ricorrenti, tra cui Assorinnovabili, vedono riconosciuta la bontà del proprio ricorso anche dal Consiglio di Stato, con sentenza 02936/2014. La Delibera 462/2013 dell’AEEG è stata rigettata anche in questa sede, e annullata, sollevando la questione discriminatoria ai danni delle FER non programmabili: i produttori di energia da fonti non programmabili non dovranno pagare gli oneri di sbilanciamento, secondo le misure esposte nell’annullata delibera.

Tra le motivazioni: 

La regolazione economica e tecnica dell’Autorità deve, pertanto, esercitarsi in modo
da pervenire ad una soluzione che, da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza
mediante l’imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di
sbilanciamento, dall’altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte
in grado di tenere conto della modalità di produzione dell’energia elettrica e delle
conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di. immissione in rete che
raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di
produzione di energia programmabile.
In definitiva, rientra nella valutazione tecnica dell’Autorità il potere di individuare,
nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del
settore, la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento che tengono conto
della peculiarietà della fonte.

Ora si attendono le prossime mosse, posto che in sentenza si specifica altresì che “non significa che i costi di sbilanciamento causati da tali unità di produzione debbano, come era previsto nel regime previgente, essere socializzati. Tale meccanismo si presterebbe ad analoghe censure, in quanto realizzerebbe una discriminazione tra operatori a vantaggio, non giustificabile in maniera così netta, di quelli che producono energia programmabile“. Si apre quindi un nuovo percorso di progettazione per l’attribuzione dei costi degli sbilanciamenti, che dovranno necessariamente essere ripartiti in misura equa tra operatori senza gravare ulteriormente sulle bollette.