Le fonti rinnovabili costituiscono un ottima alternativa all’utilizzo delle fonti energetiche fossili o tradizionali sia per la produzione di energia elettrica/meccanica che energia termica.
Le tecnologie per lo sfruttamento di tali fonti sono ormai mature e consolidate sebbene in continua evoluzione.
E’ indubbio che lo sviluppo di tali tecnologie sia ostacolato da alcuni fattori, alcuni intriseci nella natura della fonte stessa, altri dovuti al panorama politico/legislativo non sempre favorevole.
Per quanto riguarda i fattori intriseci, quello che vuol essere qui trattato è la non contemporaneità tra la disponibilità della fonte energetica rinnovabile e il fabbisogno. A titolo di esempio, un impianto fotovoltaico produce energia elettrica durante il giorno mentre il fabbisogno potrebbe (tendenzialmente nel caso di un’abitazione civile) essere concentrato principalmente di notte.
Nasce quindi la necessità di immagazzinare l’energia (termico o elettrica) prodotta. Per quanto riguarda l’energia termica il problema è relativamente di semplice risoluzione, basta trasmettere tale energia a una materia in grado di accumularla e rilasciarla all’occorrenza (per esempio accumuli di acqua).
L’accumulo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, ha oggettivi problemi. Escludendo a priori l’accumulo di energia con batterie chimiche, che portano con se problemi in termini di costi e pericolosità ambientale, non restano molte alternative.
Per tale ragione, i policy maker italiani con il decreto n.387/03 hanno previsto hanno previsto lo scambio sul posto (di seguito SSP) per impianti alimentati a fonte energetica rinnovabile fino a 20 kW. Si utilizza la rete elettrica nazionale come sistema di accumulo di energia elettrica in cui è possibile immagazzinare kWh prodotti in eccesso da fonte energetica rinnovabile rispetto al fabbisogno istantaneo. A fine anno viene fatto il bilancio di energia (kWh), un eventuale conguaglio positivo (produzione maggiore del prelievo) viene liquidato con “buoni” di energia utilizzabili entro tre anni, un eventuale conguaglio negativo (produzione minore del prelievo) non richiede il pagamento dell’energia elettrica prelevata da rete.
E’ importante sottolineare quindi che lo scambio avviene in energia, tale meccanismo prende il nome di “net metering”.
· Valorizzare l’energia elettrica prodotta in funzione della fascia oraria di produzione
· Recuperare i crescenti costi dovuti al meccanismo di scambio
Tale meccanismo è stato quindi modificato.
Il nuovo meccanismo è stato disciplinato dalla deliberazione ARG/elt n. 74/08 (come anche previsto dall’articolo 6 comma 6 del Dlgs 20 dell’08/02/2007).
Le principali novità sono:
· il meccanismo viene effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale;
· si concretizza nella regolazione economica con il GSE di un corrispettivo appositamente definito;
· tiene conto sia della valorizzazione dell’energia immessa che degli oneri di trasporto e di dispacciamento, quindi a bilancio zero di kWh potrebbe non corrispondere un bilancio zero di €;
· un eventuale eccesso di energia immessa rispetto a quella prelevata viene riportato a reddito nel caso di fonti energetiche rinnovabili e può anche essere venduto nel caso di cogenerazione ad alto rendimento.
I soggetti aventi diritto a tale meccanismo sono:
- Il soggetto che richiede il diritto è un cliente finale o un soggetto mandatario del medesimo cliente finale;
- Il cliente finale è titolare o dispone di:
a) Impianti rinnovabili a fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
b) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW;
- L’utente di scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- Il punto di connessione dell’utente dello scambio (produzione e carico) è unico.
Tale sistema diventa operativo dal primo gennaio 2009.
Il sito del GSE dispone di tutta la documentazione tecnica di dettaglio per il calcolo dei bilanci annui.
In conclusione si evince che lo SSP diventa più complesso ma in tal modo viene permesso la sostenibilità del meccanismo. Da notare inoltre che l’aver esteso l’ammissibilità al meccanismo fino a 200kW nel caso di cogenerazione permetterà la diffusione della micro cogenerazione come previsto dalla direttiva europea 2004/08/CE.
Riccardo Caliari
Riccardo Caliari
riccardo.caliari@energie-rinnovabili.info











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