I CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO

Il contratto di rendimento energetico, o EPC, è lo strumento giuridico che disciplina gli interventi per il contenimento energetico, tra cui gli interventi di riqualificazione degli impianti termici, l’installazione di illuminazione a basso consumo e l’installazione di impianti fotovoltaici o di cogenerazione ad alto rendimento.

Con uno sforzo di semplificazione, è possibile affermare che gli EPC sono lo strumento che consente un collegamento tra il corrispettivo dovuto al fornitore dei servizi di efficienza energetica e il risultato della riduzione dei correlati consumi.

Prima di predisporre un contratto EPC, occorre tenere in considerazione tre importanti elementi: ripartizione del rischio, copertura del finanziamento e remunerazione. Ed è proprio su questi tre elementi, la commistione tra di loro, che si gioca la definizione dei diritti e obblighi tra fornitore dei servizi e cliente.

In base alla commistione di questi tre aspetti, tra l’altro, possono essere individuate alcune varianti del contratto e, in particolare:

First out: il fornitore di servizi fornisce i mezzi finanziari per l’intervento (es. installazione dei pannelli fotovoltaici o di sistemi di illuminazione a basso consumo, costruzione dell’impianto di cogenerazione) con capitali e rischio propri. Il risparmio energetico conseguito è interamente utilizzato per ripagare l’investimento effettuato. In un periodo di 3/5 anni l’investimento è interamente ripagato; eventuali strutture o impianti installati diventeranno di proprietà del cliente.

Shared savings: anche in questo caso l’impegno economico dell’intervento è effettuato interamente dal fornitore; tuttavia i benefici (e quindi il risparmio economico) sono suddivisi tra cliente e fornitore in percentuali da concordare. Conseguentemente i tempi del contratto si allungano: la durata media è di circa 5/10 anni. Anche in questo caso, al termine del contratto gli impianti diventano di proprietà del cliente.

Guaranteed Savings: Questo controllo vede l’ingresso di un terzo (una banca) che finanzia il cliente per l’effettuazione dell’intervento. Il fornitore deve garantire un certo livello di risparmi; nel caso in cui tale livello non sia rispettato, questi dovrà pagare delle penali. Il risparmio energetico conseguito dal cliente sarà quindi utilizzato per ripagare in parte il fornitore e in parte il terzo finanziatore.

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, nella maggior parte dei casi il fornitore  dei servizi è una Esco. Il cliente, invece, può essere un soggetto privato, persona fisica o più probabilmente giuridica, ovvero ente o soggetto pubblico (es. un comune). In questo ultimo caso il servizio sarà affidato a mezzo di gara pubblica, secondo le modalità del codice dei contratti pubblici.

E’ molto probabile che quanto sopra sia già conosciuto agli esperti del settore. Nel corso dei prossimi interventi si analizzeranno nel dettaglio i rapporti tra le parti coinvolte, la necessità di pattuizioni accessorie all’EPC e le peculiarità nel caso in cui il cliente sia un soggetto pubblico.

Avv. Alessandra Palladini – Studio Legale Legal Grounds

 

 

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